Credito Imposta 4.0: gli ultimi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito negli ultimi mesi diversi chiarimenti sul tema del Credito di imposta per investimenti in beni strumentali e sul Credito Imposta 4.0 intervenendo su diversi interpelli e in particolare con la circolare 9 E del 23 luglio. Qui la sintesi delle risposte.

Risposte alle istanze di interpello – settembre 2021

L’interpello n.602 interviene sulle modalità di utilizzo dell’incentivo, chiarendo che la fruizione può avvenire dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, e comunque l’ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

 >> Vedi Interpello 602/2021

Con la risposta n. 603 del 17 settembre l’Agenzia ha ribadito i criteri di coordinamento temporale delle agevolazioni previste dalle leggi di bilancio 2020 e 2021, distinguendo fra gli investimenti iniziati prima o dopo il 16 novembre 2020. Nel caso in cui si sia proceduto all’ordine vincolante e al versamento dell’acconto del 20% prima del 15 novembre (con consegna del bene entro il 30 giugno 2021) si ribadisce l’applicazione delle condizioni di cui alla legge di bilancio 2020.

>> Vedi Interpello 603/2021

Infine l’interpello n. 604 conferma la possibilità di cumulare il credito di imposta con altri incentivi regionali nel limite del 100% del costo. Ai fini del calcolo del cumulo si precisa che  si dovrà  tener conto del risparmio di imposta ai fini Ires o Irpef e Irap derivante dalla detassazione del credito per investimenti in beni strumentali.

Sul tema della cumulabilità la Circolare ribadisce che l’agevolazione risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

 >> Vedi Interpello 604/2021

 

La Circolare con le Risposte a quesiti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una corposa circolare che raccoglie le risposte ai quesiti  più frequenti relativi all’utilizzo del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla Legge di bilancio 2021.

In particolare il provvedimento interviene a chiarire l’ambito temporale di applicazione dell’incentivo. Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d’imposta siano effettuati anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina (ovvero alla data del 15 novembre 2020), e sia stato versato l’acconto del 20% con ordine vincolante, gli investimenti restano “incardinati” alla precedente normativa (con le aliquote previste dalla legge di bilancio 2020).

Altro tema importante è quello dell’utilizzo del credito oltre il 3° anno. L’Agenzia stabilisce che nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Per quanto riguarda invece il caso dell’utilizzo in unica quota annuale per il credito imposta investimenti (non 4.0) si chiarisce che si tratta di una facoltà dell’impresa.

>> Circolare 9 del 23 luglio

Risposte alle istanze di interpello – anno 2021

L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 451/2021 interviene sulla inapplicabilità del divieto di compensazione per il credito d’imposta per gli investimenti “Industria 4.0”.
La norma prevede che la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Con la circolare 13 del 2011 l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che tale divieto non opera per i contributi erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, pur essendo esposti nella sezione Erario del modello F24.
Pertanto il divieto di compensazione non opera per il Credito di imposta Industria 4.0, e per analogia alle agevolazioni del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo e del Credito d’imposta Mezzogiorno.

 >> Vedi Interpello 451/2021

Con recente interpello dell’8 giugno l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a fornire chiarimenti nel caso di interconnessione tardiva per la disciplina del credito d’imposta in investimenti in beni strumentali secondo il paradigma 4.0.
Il quesito è stato sollevato da un’azienda proprietaria di diversi carrelli elevatori noleggiati presso terzi, in procinto di acquisire ed installare su tali macchinari un particolare apparecchio con il relativo software, che consentirebbe l’interconnessione dei carrelli con i propri sistemi gestionali aziendali nel corso del 2021.
Per analogia con la disciplina dell’iperammortamento viene richiamata la circolare 4E del 2017 che stabilisce che il “ritardo” nell’interconnessione  non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio. Ciò vale pertanto anche nel caso della disciplina del credito imposta investimenti.
L’interconnessione “tardiva” può essere dovuta infatti alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene.
In nessun caso invece, specifica l’Agenzia, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.
Da ultimo si ribadisce che il rispetto delle caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.
Tali considerazioni valgono anche nel caso di noleggio. 

 >> Vedi Interpello 394/2021

L’Agenzia delle Entrate con interpello del 19 aprile è intervenuta sul tema dell’utilizzo all’estero dei beni agevolati a valere sul credito imposta per investimenti in beni strumentali.
Il parere riguarda il caso di un’impresa che effettua servizi di manutenzione di tubazioni e/o nuove pose, per conto dei propri clienti, svolti prevalentemente presso impianti (pipeline) situati all’estero. Viene chiarito che è possibile impiegare  all’estero i macchinari agevolati se ciò non comporta una delocalizzazione, ovvero un permanente trasferimento in un sito produttivo ubicato al di fuori del territorio nazionale.

 >> Vedi Interpello 394/2021