Incentivi 4.0 e ritardo nell’interconnessione: nuovi chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello del 3 febbraio 2022 è intervenuta sul tema del ritardo nell’interconnessione nel caso delle agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi (con riferimento sia agli strumenti dell’iperammortamento che del credito imposta 4.0).
La “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti della fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione.
Richiamando l’interpello 394/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in caso di ritardo nell’interconnessione l’agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione in esame.
Il nuovo chiarimento
L’interconnessione non può tuttavia estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta, il ritardo deve infatti dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.